Segnalazione di illeciti e irregolarità
(whistleblowing)
Mentre svolgiamo il nostro lavoro quotidiano possiamo accorgerci o venire a conoscenza di fatti e condotte scorrette, pericolo o altro serio rischio che possa danneggiare l’interesse pubblico.
Chi segnala fatti di corruzione rilevati durante l’attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi.
La segnalazione spesso è percepita come qualcosa di negativo (fare la spia) o può generare il timore di ritorsioni. Può sembrare più semplice ignorare il problema piuttosto che segnalare un sospetto di irregolarità.
Per questa ragione è sorta l’esigenza di tutelare il dipendente che segnala illeciti accolta dalla legge n. 190/2012: con l’espressione whistleblowing si fa riferimento alla segnalazione come manifestazione di senso civico, che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione, l’interesse pubblico collettivo.
Il servizio informatizzato predisposto da Centrogest Spa garantisce la tutela della riservatezza e l’anonimato nel rispetto della legge. Il sistema separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che il contenuto sia visibile in modalità anonima. L’eventuale e successiva associazione all’identità del segnalante è utilizzata solo se ai fini dell’istruttoria è indispensabile che il Responsabile delle segnalazioni whistleblowing richieda chiarimenti al segnalante.
Forme e modalità della segnalazione
La segnalazione può essere presentata:
- con il servizio informatizzato predisposto da Centrogest che garantisce la riservatezza e la tutela prevista dalla legge. Attenzione: prima di procedere invitiamo a leggere le informazioni di dettaglio presenti nella procedura appositamente predisposta.
- direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Possono essere prese in considerazione anche segnalazioni anonime se sono ben circostanziate, dettagliate, in grado di far emergere fatti relazionati a contesti determinati riguardanti Centrogest Spa, considerata l’impossibilità di richiedere eventuali approfondimenti.
Chi può segnalare
Possono segnalare illeciti e irregolarità i dipendenti e altre categorie di collaboratori. Quindi possono accedere al servizio informatizzato con le stesse garanzie tecniche di riservatezza:
- I dipendenti;
- I dirigenti, membri degli organi di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza aziendali;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Centrogest Spa;
- I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, che svolgono la propria attività a favore di Centrogest Spa;
- Il facilitatore cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione.
Oggetto della segnalazione
Le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto UE o del diritto nazionale già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano in quelli esplicitamente richiamati nel D.Lgs. 24/2023 e relativi allegati;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello 231 adottato dall’azienda e che non rientrano in quelle esplicitamente richiamate nel D.Lgs. 24/2023 e relativi allegati;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al decreto, relativi ai seguenti settori:
– appalti pubblici;
– servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
– sicurezza e conformità dei prodotti;
– sicurezza dei trasporti;
– tutela dell’ambiente;
– radioprotezione e sicurezza nucleare;
– sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
– salute pubblica;
– protezione dei consumatori;
– tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea e consistenti nelle condotte di frode e/o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese:
– le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato,
– nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; - atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione come indicate nel D.Lgs. 24/2023 e qui richiamate al punto sub 3 che precede.
Informazioni che non possono formare oggetto di segnalazione
- Le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (Cd. Voci Di Corridoio).
- Le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività dell’azienda
- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, oppure inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;
- esercizio dei diritti dei lavoratori: di consultazione dei propri rappresentanti o dei sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.
Cosa deve contenere la segnalazione
E’ importante che nella segnalazione ci siano gli elementi utili per permettere al responsabile della prevenzione della corruzione di fare le verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati.
Come stabilito nelle direttive dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC la segnalazione in sintesi deve contenere almeno:
- Il luogo e periodo, anche indicativo, in cui si è verificato il fatto;
- la chiara descrizione del fatto.
Inoltre la segnalazione deve contenere ogni altra informazione conosciuta o documento che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati.
Non è necessario che il segnalante (whistleblower) sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell’autore, è sufficiente che ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto. In ogni caso non sono considerate giuridicamente le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Le notizie devono essere state acquisite durante lo svolgimento delle attività lavorativa.
Tutela della riservatezza e divieto di discriminazione
Come richiede la legge l’identità del segnalante (whistleblower) è protetta in tutte le fasi e in ogni contesto successivo. Nell’eventuale procedimento disciplinare la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre il denunciante non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.
Il servizio informatizzato di segnalazione di Centrogest Spa cura la riservatezza dei dati del segnalante separandoli dai dati del contenuto in modo da consentire al Responsabile delle segnalazioni whistleblowing di ricostruire l’identità solo se serve all’istruttoria (ad esempio per un confronto riservato), con i limiti già descritti.
La tutela viene meno in caso di accertata responsabilità del segnalante a titolo di calunnia, diffamazione.
Istruttoria – attività di verifica della fondatezza della segnalazione
Responsabile delle segnalazioni whistleblowing:
- cura l’istruttoria rispettando la tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell’interesse generale e di tutte le parti coinvolte;
- valuta i fatti;
- chiede chiarimenti se strettamente necessari, inclusa l’audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti;
Il Responsabile delle segnalazioni whistleblowing in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario può:
- predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell’ambito in cui è emerso il fatto segnalato;
- inoltrare soltanto il contenuto della segnalazione evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c’è una rafforzata tutela della riservatezza:
– a soggetti terzi interni competenti per l’adozione di eventuali provvedimenti (Comitato segnalazioni Whistleblowing);
– a soggetti terzi esterni se rileva la loro competenza (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC).
Centrogest Spa per individuare eventuali rischi e prevenire possibili danni alla nostra azienda e ai nostri dipendenti, partner ed enti con cui lavoriamo, mette a disposizione in questa sezione un apposito canale per segnalare eventuali comportamenti illegittimi che potrebbero essere lesivi dell’azienda, dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica.
Il canale di segnalazione interna prevede la modalità scritta o orale attraverso una piattaforma accessibile qui di seguito:
Per maggiori dettagli sulle violazioni che possono essere segnalate tramite questo canale, sulle modalità di gestione del canale e delle segnalazioni si rimanda ai documenti allegati.
Tutte le segnalazioni sono trattate con assoluta discrezione e riservatezza nel rispetto della normativa in materia.
Si ricorda che la piattaforma non può essere utilizzata per segnalare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale o che attengono a rapporti individuali di lavoro.